La penna degli Altri 05/12/2016 13:38

Lulic shock: «Rüdiger vendeva calzini». Rischia 10 giornate

SS Lazio v AS Roma - Serie A

Da eroe del derby a eroe negativo dello stesso. Il mondo si è capovolto per Senad Lulic. Tutta colpa di un’uscita sgradevole e gratuita del giocatore a fine gara: « parlava già prima della partita, due anni fa era a Stoccarda a vendere calzini e cinture, adesso fa il fenomeno. Non è colpa sua, è colpa di chi gli sta intorno che lo fa crescere come un ragazzo maleducato».

La Lazio si è immediatamente dissociata. Scuse ufficiali del club, ma non del giocatore. Che davanti alle telecamere dell’emittente ufficiale della società ha solo ammorbidito i toni: «A caldo si dicono cose che non andrebbero dette, ma non parliamone più». Poi però in zona mista non è parso minimamente pentito: «Chiedere scusa? Lasciamo stare. La mia non è una frase razzista, anche i bianchi vendono i calzini». Una puntualizzazione per certi versi peggiore della frase originaria.

L’esternazione del bosniaco finirà inevitabilmente nel mirino della Procura federale. Scontata l’apertura di un fascicolo d’indagine e l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate da Lulic a Mediaset. Ma quali sono le possibili sanzioni nei suoi confronti? Fondamentale capire se la condotta di Lulic rientra come fattispecie nell’articolo 1 bis del Codice di giustizia sportiva oppure nell’articolo 11. Nel primo caso (violazione del principio di lealtà e correttezza) la sanzione nei confronti di Lulic potrebbe essere lieve (breve o anche solo una semplice ammenda), nel secondo caso invece il giocatore della Lazio rischia la stangata. L’articolo 11 disciplina infatti i casi relativi a comportamenti discriminatori, comprese le offese per motivi di razza. Se la Procura federale dovesse ritenere che le parole di Lulic rientrino in questa fattispecie al calciatore bosniaco può essere inflitta una di dieci giornate o anche più lunga. Che, eventualmente, potrebbe essere dimezzata (a 5 giornate) con l’aggiunta però di misure alternative, una sorta di servizi sociali a carattere sportivo, norma introdotta dall’articolo 16 comma 4.

(gasport)