La penna degli Altri 24/12/2015 15:10

Stadio Olimpico, il Tar annulla il bando per la manutenzione

stadio olimpico esterno alto

IL MESSAGGERO (L. DE CICCO) - Il Tar ha annullato il bando di gara del Coni per lamanutenzione dello stadio Olimpico. L’appalto avrebbe dovuto essere operativo da gennaio, ma la I sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio ha bloccato tutto, accogliendo il ricorso presentato dall’Acer. Ci saranno ripercussioni sul campionato, subito dopo la pausa invernale? «No, le partite non sono a rischio», spiegavano ieri dal Coni, che ha già riunito il Consiglio d’amministrazione che, in tutta fretta, due giorni fa ha votato la proroga per la vecchia ditta che si occupava delle riparazioni di bagni, impianti elettrici e spalti. Il bando bocciato dai giudici amministrativi valeva di 7,15 milioni, di cui 4 milioni e 650mila euro per la manutenzione ordinaria e altri 2,5 milioni per interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire in cinque anni.

LA DECISIONE – Secondo il collegio presieduto dal giudice Antonino Savo Amodio, ilricorso presentato dall’Associazione dei costruttori era «fondato» per diversi motivi. Il bando, secondo il Tar, violava i requisiti per l’affidamento degli appalti di servizi previsti per legge. Coni Servizi Spa, si legge nella sentenza, «ha erroneamente indicato percentuali minime di possesso dei requisiti, superiori a quelle fissate dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici». In particolare i magistrati contestano una clausola in cui, «con riferimento alla capacità tecnica dei concorrenti, è richiesto agli operatori di dimostrare di avere eseguito nel triennio 2011-2013, almeno un contratto pluriennale di manutenzione presso una struttura con un’affluenza settimanale non inferiore a 40mila persone per un importo almeno pari a 600mila euro». Anche altriimporti minimi richiesti ai partecipanti (per esempio «un fatturato globale nel triennio 2011/2013 pari almeno a 18 milioni»), secondo la sentenza sarebbero stati «sproporzionati rispetto all’entità della gara, considerato che l’importo dell’attività qualificata come servizio risulta pari ad euro 4.650mila». Il Tar poi ha considerato «illegittima» la clausola del disciplinare di gara che fissava le modalità di dimostrazione dei requisiti «di natura tecnico-organizzativa». Secondo i giudici questa clausola si pone «in contrasto con le regole che disciplinano la partecipazione delle associazioni di imprese agli appalti di lavori pubblici».