La penna degli Altri 08/05/2013 12:17

Con la Roma un altro 0-3!

LE REAZIONI - Non è un caso, infatti, che il Cagliari ci abbia creduto visto che i dirigenti rossoblù hanno chiesto ai loro legali di andare fino in fondo. Dopo aver esaurito tutti i gradi della Giustizia Sportiva, infatti, si è passati a quella Ordinaria che, però, ha sortito effetti differenti. Il TAR del Lazio prima e il Consiglio di Stato poi hanno deciso che il risarcimento in forma specifica chiesto dal Cagliari, che consisteva appunto nella possibilità di (ri)giocare quella sfida non fosse applicabile. Una presa di posizione che ha provocato la dura reazione dei legali rossoblù. « L’ordinanza del Consiglio di Stato - ha spiegato l'avvocato Lubrano -  costituisce una forma di "denegata giustizia", in quanto: 1) si è arrestata di fronte ai profili preliminari, configurando, in materia disciplinare sportiva, l'ammissibilità di un'azione risarcitoria soltanto per equivalente e negando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria mediante reintegrazione in forma specifica, prevista, invece, dall'art. 2058 del Codice Civile (richiamato dall'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo) come la forma risarcitoria principale, riconosciuta dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011, che ha confermato, in tale settore, l'ammissibilità dell'azione risarcitoria in forma piena, senza alcuna limitazione, facendo anche espresso riferimento sia all'art. 2058 C.C., sia all'art. 30 C.P.A., sia alla reintegrazione in forma specifica. 2) non si è neanche pronunciata sui profili sostanziali, nonostante le ragioni di evidente illegittimità della sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino, fondata esclusivamente sul provvedimento del Prefetto di Cagliari di differimento della gara, poi annullato retroattivamente con sentenza del TAR Sardegna n. 130/2013. La decisione in questione non costituisce una sconfitta del Cagliari, né del sottoscritto: è semplicemente una sconfitta della Giustizia Amministrativa. Nella vita, come nello sport, si può e si deve accettare la sconfitta sul campo; nella Giustizia ad ogni domanda deve corrispondere una risposta; si può accettare una risposta negativa; non si può accettare, soprattutto di fronte a ragioni sostanziali evidenti (come nel caso in questione), una "non-risposta" della Giustizia ».  (...)