La penna degli Altri 25/09/2012 09:18

Arriva lo 0-3, Zeman è quinto

UEFA VIGILE - Una situazione monitorata anche dall’Uefa. Ieri il segretario generale, Gianni Infantino (...) : «Alla sicurezza non si può derogare, non si scherza, noi all’Uefa ci teniamo moltissimo da anni. L’Italia è vista da molti Paesi come un modello da seguire, è una delle potenze calcistiche in tutti i sensi ed è inaccettabile che in serie A si arrivi al giorno prima di una gara senza sapere se e dove si gioca»
 
SCONTATO - Torniamo alla decisione di Tosel. Scontata. Visto che la Prefettura di Cagliari (...) «ha disposto “per l’urgente e grave necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara» ha scritto Tosel nelle sue motivazioni. Non solo, ma il Giudice sportivo ha ancorato la decisione in un’altro provvedimento della Prefettura «datato 15 settembre 2012» , quando il Prefetto scrive che « che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con consequenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civiltà….”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”». 
 
NESSUN DUBBIO - Con queste promesse, dice Tosel, non è difficile ritenere «provocatoria» l’iniziativa di Cellino che «costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta (...) dell’impedimento alla regolare effettuazione della gara»