La penna degli Altri 15/09/2010 11:24

Burdisso, ecco perché Tosel ha dato «due giornate»

DISCRIMI­NANTE - L’articolo di riferi­mento è il 19 del CGS, quello che regola le sanzioni a carico dei diri­genti e dei tesserati delle società (quello che alcuni chiamano, scher­zosamente, il tariffario perché lì so­no regolate le sanzioni in base alle scorrettezze commesse). L’Inter, sul suo sito, ha fatto notare come non fossero stati ravvisati « gli estremi della condotta violenta » e quindi niente sanzioni che prevedono, co­me pena minima, « la per tre o cinque giornate» . La condotta violenta, però, ha connotati precisi, identificabili, non rapportabili al comportamento, comunque scompo­sto e pericoloso, di Burdisso. Tutto ruota attorno alla parola intenziona­lità.

Ben presente proprio nel caso della condotta violenta, dove c’è una volontà lesiva, dove l’intervento commesso da un calciatore nei con­fronti dell’avversario è avulso dal gioco ma è comunque teso a far ma­le ( e nel caso, c’entra poco che il compor­tamento tenuto produca o meno ef­fetti). La pena sono tre giornate o ( nei casi gravi) cinque.

CONGRUA - La volontà di Burdisso era, però, altra ed è facilmente veri­ficabile. L’intenzione di Burdisso era quella di evitare una chiara oc­casione da gol, il suo intervento, scomposto sicuramente, voleva solo limitare le conseguenze “ sportive” dell’azione di Daniele Conti, che si era trovato da solo davanti a Julio Sergio. Un comportamento che rien­tra nel fallo grave di gioco, nel qual caso l’azione del giocatore che lo commette è priva della volontà di fa­re male ed è funzionale al gioco. Nel caso di espulsione conseguente ad un fallo di gioco, la sanzione applica­bile è una giornata. Tosel, però, leg­gendo il referto, ha ravvisato le con­dizioni per applicare le aggravanti: il fallo è stato giudicato «grave» , con «conseguenze lesive» . Tradotto: una giornata in più.