Campionato 03/05/2017 00:11

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Strootman, una per Ruediger, nessun provvedimento per De Rossi. Curva Nord sanzionata per cori razzisti

giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 maggio 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

ricevuta dal Procuratore federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta alle ore 12.17 odierne) in merito alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Kevin Johannes (Soc. Roma), maglia n.6, “in occasione della concessione di un calcio di rigore durante un azione di giuoco al 44’ del primo tempo”; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore , dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes (Soc. Roma) con la di due giornate effettive di gara.

Il giudice sportivo ha sanzionato anche la Lazio, sanzionando la Curva Nord Per i cori razzisti rivolti a : letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma , in particolare effettuati al 41° del primo tempo e al 47° del secondo tempo; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale (nel secondo caso 80% dei 7.000 occupanti il settore di provenienza del coro), a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

CALCIATORI ESPULSI

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • Antonio (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

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