Campionato 01/06/2015 22:50
Giudice Sportivo, Iturbe salta la prima giornata della prossima stagione. 30 mila euro di ammenda alla Roma
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 giugno 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo ed al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ITURBE AREVALOS Juan Manuel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)
ASTORI Davide (Roma).
(legaseriea.it)
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