Campionato 11/12/2012 13:46
Giudice sportivo, prova tv per Olivera: 3 giornate. Bonucci squalificato per simulazione
Ammoniti con diffida: Britos, Pandev (Napoli), Masiello (Torino), Conti, Cossu (Cagliari), Lucarelli (Parma), Roncaglia, Rodriguez (Fiorentina), Cesar (Chievo Verona), Drame (Chievo Verona), Seymour (Genoa), Zaccardo (Parma), Lichtsteiner (Juventus).
Ammende alle società: 10 mila euro all'Inter per cori razzisti, 4 mila a Roma e Pescara, mille alla Lazio.
Queste le motivazioni che hanno spinto il giudice sportivo a comminare altre tre giornate di squalifica a Olivera, per il gesto che lo ha visto protagonista ai danni di Pjanic nella sfida di sabato:
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 10.17 del 10 dicembre 2012) ex art. 35 comma 1.3) CGS, in ordine al comportamento del calciatore Olivera De Rosa Ruben (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Pjanic Miralem (Soc. Roma), al 20° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, nella zona centrale del campo, veniva contrastato duramente nellazione dal calciatore viola, cadendo quindi dolorante al suolo. LArbitro sanzionava lintervento falloso con un calcio di punizione a favore della squadra locale
e con unammonizione nei confronti dellOlivera.
Negli attimi successivi, a giuoco fermo, il calciatore fiorentino, nellallontanarsi dal luogo dove doveva essere battuto il calcio di punizione, con il piede destro calpestava con veemenza la gamba destra del calciatore romanista, ancora giacente al suolo. Nessun ulteriore provvedimento veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato con e-mail pervenuta alle ore 17.45 del 10 dicembre 2012, laccaduto era sfuggito alla sua attenzione.
Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto, non visto dallArbitro e del tutto estraneo dal contesto agonistico, per la forte pressione esercitata e levidente volontarietà integri gli estremi di quella condotta violenta, che per consolidato orientamento interpretativo è connotata dalla intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue lammissibilità ex art. 35 n.1.3 della prova televisiva e la sanzionabilità ex art.19 , n.4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Delibera in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Olivera De Rosa Ruben (Soc. Fiorentina) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.