Campionato 24/09/2012 17:40
Giudice Sportivo, ufficializzato lo 0-3 a tavolino della Roma sul Cagliari
Gara Soc. CAGLIARI - Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo, letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed allArbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto per lurgente e grave necessità di tutelare lordine pubblico e la sicurezza pubblica il differimento ad altra data della gara Cagliari Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata in assenza di pubblico a causa dellaccertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e lobbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dellordine e della civiltà ., il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse, ingenerando nella tifoseria reazioni emotive inconsulte ed irrazionali; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui allart. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dellimpedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS; visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,
delibera di sanzionare la Soc. Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.