Campionato 23/04/2012 18:26

Giudice sportivo, prova televisiva per Lamela: tre turni di stop. Una giornata a Stekelenburg e Bojan. Per il Genoa due gare a porte chiuse

Gara Soc. – Soc. SIENA

Il Giudice Sportivo

Premesso che: dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla

visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini. Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del , dal settore “Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione,


vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.

Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate. L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la “consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi totalità dei calciatori. Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini. Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS. Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1 lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e, dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare nel proprio Stadio a porte chiuse.

Gara Soc. – Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 11:03 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) nei confronti del calciatore Stephan Lichtsteiner (Soc. ); 219/622 acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallorosso, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, si avvicinava al calciatore bianconero e gli indirizzava, presumibilmente reagendo ad una irridente gestualità dello juventino, uno sputo che raggiungeva il “bersaglio” alla spalla sinistra (con visibili residui…). Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con e-mail delle ore 11.16 odierne, l’accaduto era sfuggito alla sua attenzione.

Non sussistendo alcun dubbio circa l’intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore romanista, un gesto biasimevole che per consolidato orientamento interpretativo conforme al dettato dell’IFAB, integra gli estremi di quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova televisiva” ex art. 35, n. 1.3 CGS con conseguente sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Erik Lamela (Soc. Roma) con la per tre giornate effettive di gara.

(...)

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

STEKELENBURG Marteen (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00


PASQUAL Manuel (): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLO Nicolas Santiago (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KRKIC PEREZ Bojan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MESTO Giandomenico (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).


QUAGLIARELLA Fabio (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


ROSSI Marco (): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


VON BERGEN Steve (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE