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Altre 08/05/2023 20:53

Juventus, pubblicate la motivazioni sui ricorsi del club bianconero

Agnelli

"Dai nuovi elementi emersi che hanno giustificato la revocazione" del processo, "si è potuto rilevare l'esistenza di comportamenti non corretti 'sistematici e ripetuti'". E' uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia sul ricorso contro il -15 per le plusvalenze, che ha respinto i ricorsi di quattro dirigenti con delega e accolto quelli di nove senza delega. Per il Collegio, quei comportamenti dei dirigenti sono "frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento", con "chiari effetti ..anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive".

(ANSA)



"La sentenza impugnata - sottolinea in altro punto il Collegio - si basa su un solido complessivo impianto motivazionale e non si manifesta un evidente travisamento della realtà, a prescindere dalle valutazioni che possono essere fatte su singoli punti della motivazione che non sono comunque decisivi sull'esito del giudizi". E per di piu', è corretta l'applicazione dell'articolo 4, per violazione della lealtà sportiva. "L'art. 4 del codice di giustizia sportiva della Figc è una norma di carattere generale nell'ambito della quale la Corte Federale d'Appello riconduce correttamente il comportamento tenuto dai deferiti". Dunque, per il collegio, "fatto salvo quanto osservato" sulle carenze nelle motivazioni dei nove dirigenti senza delega per il quali è stato accolto il ricorso, "si osserva che la sentenza impugnata è ampiamente motivata anche sulla necessità di irrogare una sanzione severa a causa della gravità dei fatti emersi e che la penalizzazione in classifica è fra le sanzioni previste". Quanto infine alla posizione dell'ex presidente, Andrea Agnelli e del suo ricorso, respinto, "nella motivazione della sentenza impugnata sono ampiamente e diffusamente descritte le vicende che hanno originato la responsabilità del ricorrente, presidente della società, con ampia descrizione e motivazione della valenza ai fini disciplinari dei comportamenti ascritti"

(ANSA)


Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato sul sito ufficiale le motivazioni che hanno condotto la Corte Federale d’Appello ad accogliere il ricorso sulla penalizzazione di 15 punti presentato dalla . Questa la nota pubblicata dal CONI:

"Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla F.C. S.p.A. risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società F.C. S.p.A. 14.1.2. Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi di accoglimento sui ricorsi n. 17/2023 e n. 18/2023 si estendono, per trascinamento, alla posizione della società F.C. S.p.A. (ricorso n. 13/2023), nei cui confronti il Giudice del rinvio dovrà compiere le sue valutazioni in ordine alla conseguente misura della irrogata sanzione. Del resto, il medesimo Procuratore FIGC, in sede di deferimento, ha compiutamente riferito di una esigenza di “dosimetria sanzionatoria” che impone una diversa valutazione del comportamento tenuto in sede sportiva da quello tenuto in ambito societario ai fini della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Il necessario rapporto di proporzione fra lo specifico comportamento tenuto e la sanzione irrogata è ormai acquisito pacificamente nell’elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale, costituendo logica espressione dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza della sanzione e imponendo al giudice di procedere a una valutazione dosimetrica ispirata ai due predetti criteri."

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