Altre 07/01/2021 15:36

Caso Juve-Napoli, il Collegio di Garanzia: "Il Napoli ha rispettato il protocollo, nessuna malafede"

de laurentiis telefono mezzo busto

Attraverso i canali ufficiali del CONI, sono state rese disponibili  le motivazioni con le quali il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha dato ragione al nell’ambito della contesa con la FIGC relativa alla famosa partita non giocata contro la . Questo quanto si legge:

"Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente. Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del , lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con  la medesima. Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione."

(coni.it)

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