Altre 16/12/2008 23:08
ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO: che reato è?

Cerchiamo di vedere più da vicino che cosa s'intende per luoghi pubblici, aperti al pubblico ed esposti al pubblico, e privati. L'ordinamento giuridico italiano li definisce così:
A. luogo pubblico è uno spazio a cui può accedere chiunque (piazze, giardini, vie, boschi, parchi, spiagge)
B. luogo aperto al pubblico è un'area nella quale chiunque può entrare osservando regole e orari, o avendo tessere di socio, ad esempio: associazioni culturali, chiese, teatri, cinema, locali notturni, discoteche, dark room, pub, saune, treni (.. dora in poi anche stadi quindi?).
C. luogo esposto al pubblico è qualunque sito la cui visione può risultare esposta ad un certo numero di persone, come ad esempio una finestra aperta, un'automobile con finestrini abbassati.
La definizione di atto osceno è contenuta nell'art. 529 del codice penale, secondo il quale: "Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore". Si tratta, come è evidente, di una definizione molto vaga, che lascia di fatto un ampio margine di apprezzamento all'interprete. Il concetto di oscenità è collegato a quello di pudore che, tuttavia, va qualificato più precisamente come pudore sessuale e può essere inteso come il sentimento di verecondia che viene offeso da fatti e manifestazioni contrarie alle regole etico-sociali attinenti la sfera sessuale. In questo senso il pudore si distingue dalla pubblica decenza la quale non fa riferimento alla sfera sessuale. Con una norma del genere il legislatore opera, di fatto, un rinvio a norme sociali extragiuridiche, per loro natura mutevoli da persona a persona e nel tempo.