Esclusive 07/02/2011 17:30
Giudice sportivo, un turno a Burdisso
Nella sfida con i partenopei mancherà anche Mexes, fermato per due giornate a seguito degli improperi rivolti al quarto uomo al termine della gara contro il Brescia. Queste tutte le decisioni:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): doppia ammonizione per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario.
BURDISSO Nicolas Andres (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BACINOVIC Armin (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Ottava sanzione).
BRITOS CABRERA Miguel Angel (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DELLA ROCCA Francesco (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
JIMENEZ Luis Antonio (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
MEDINA DA SILVA Fabiano (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MORRONE Stefano (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
TAVARES Fernandes Gelson (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in
campo; già diffidato (Ottava sanzione).
VOLTA Massimo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan)
SECONDA SANZIONE
ANDUJAR Mariano Gonzalo (Catania)
LEDESMA Pablo Martin (Catania)
MIRANTE Antonio (Parma)
Ammenda di 15.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco cinque fumogeni, che determinavano un ritardo di circa due minuti nell'inizio della gara; per avere inoltre, al 13° del primo tempo, lanciato un altro fumogeno nell'area di rigore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di 2.000,00 : alla Soc. BARI per avere omesso di impedire l'ingresso e la
permanenza nel recinto di giuoco di un proprio calciatore non autorizzato.
(legaseriea.it)