Approfondimenti 18/05/2009 16:44

CONSOB: cos'è?



Perciò nel giugno del 1974, attraverso la legge n.216, fu fondata la CONSOB intesa quale organo per la vigilanza delle società quotate in borsa e dei fondi mobiliari.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge, la CONSOB:

• regolamenta la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di prodotti finanziari;

• autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; l'esercizio dei mercati regolamentati; le iscrizioni agli Albi di settore;

• vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari ;

• sanziona i soggetti vigilati, direttamente o formulando una proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

• controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;

• accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari.

L'organo decisionale della CONSOB è composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti; per alcune specifiche deliberazioni è richiesta dalla legge una maggioranza qualificata (non meno di quattro voti favorevoli).

Il Presidente, attualmente Lamberto Cardia ed i Commissari, attualmente Paolo Di Benedetto, Vittorio Conti, Michele Pezzinga e Luca Enrique , durano in caricasette anni senza possibilità di un secondo mandato.

(cit. Wikipedia)